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Cicloturismo
con i bambini

Posso usare il carrettino porta-bimbi in Italia?

Di Claudio Pedroni (Responsabile FIAB reti cicloturistiche)

Molti ci scrivono dall'estero. Vogliono fare una vacanza in bicicletta in Italia e trasportare il loro bambino con il carrello porta-bimbi (molto diffuso nel centro e nord Europa). Hanno sentito che in Italia la legge lo proibisce.
Probabilmente hanno frainteso, la legge non lo proibisce... a proibirlo è il traffico bestiale, la mancanza di rispetto per i ciclisti, l'assenza di piste ciclabili e di percorsi cicloturistici riservati (che da loro invece abbondano). Tuttavia, per chi è disposto a rischiare, il problema non sembra essere legislativo.
Per fugare ogni dubbio abbiamo chiesto un parere a Claudio Pedroni, certamente uno dei massimi esperti italiani di reti cicloturistiche (e problematiche collegate).

Trascrivo di nuovo la mia interpretazione del codice della strada dalla quale secondo me si capisce che il trasporto dei bambini é consentito. Invece é il trasporto delle cose che non é contemplato!
La fonte da cui prendo il testo é l'edizione 1998 del regolamento di esecuzione del codice ovvero il ben noto D.P.R. 495/92 con le modifiche adottate dal D.P.R. 610/96, editore Maggioli.
Parliamo dunque dell'art 225 del 495/92 che ha per titolo:
Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi (l'articolo in questione é stato riscritto dal 610/96)
L'articolo é costituito da sette capi di cui i primi sei trattano dei seggiolini e il settimo dei rimorchi.
Il testo del capo 7 é il seguente:
Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede compreso il rimorchio non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima compreso il carico non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio é equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'art 224.

Nota: Anche se nel capo 7 non si fa esplicito riferimento al trasporto di bambini, non c'é dubbio che di questo si tratta, visto il titolo del del art. 225. Pertanto se non sono uscite ulteriori  modifiche mi pare che l'uso di rimorchi per i bambini sia autorizzato.

Nota 2: C'è stata comunque qualche perplessità su questa norma, tanto che per l'argomento esiste una proposta di modifica al C.d.S. elaborata nel 1999 nell'ambito delle città italiane di Cities for Cyclists.