Posso
usare il carrettino porta-bimbi in Italia? |
Di Claudio
Pedroni (Responsabile FIAB reti cicloturistiche)
Molti ci scrivono dall'estero. Vogliono fare una vacanza in bicicletta in
Italia e trasportare il loro bambino con il carrello porta-bimbi (molto
diffuso nel centro e nord Europa). Hanno sentito che in Italia la legge lo
proibisce.
Probabilmente hanno frainteso, la legge non lo proibisce... a proibirlo è
il traffico bestiale, la mancanza di rispetto per i ciclisti, l'assenza di
piste ciclabili e di percorsi cicloturistici riservati (che da loro invece
abbondano). Tuttavia, per chi è disposto a rischiare, il problema non
sembra essere legislativo.
Per fugare ogni dubbio abbiamo chiesto un parere a Claudio Pedroni,
certamente uno dei massimi esperti italiani di reti cicloturistiche (e
problematiche collegate).
Trascrivo di nuovo la mia
interpretazione del codice della strada dalla quale secondo me si capisce
che il trasporto dei bambini é consentito. Invece é il trasporto delle
cose che non é contemplato!
La fonte da cui prendo il testo é l'edizione 1998 del regolamento di
esecuzione del codice ovvero il ben noto D.P.R. 495/92 con le modifiche
adottate dal D.P.R. 610/96, editore Maggioli.
Parliamo dunque dell'art 225 del 495/92 che ha per titolo: Caratteristiche
costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi
(l'articolo in questione é stato riscritto dal 610/96)
L'articolo é costituito da sette capi di cui i primi sei trattano dei
seggiolini e il settimo dei rimorchi.
Il testo del capo 7 é il seguente: Sono
consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede
compreso il rimorchio non superi 3 m. La larghezza massima totale del
rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima compreso
il carico non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve
essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio é
equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e
laterale previsti per i velocipedi all'art 224.
Nota: Anche se nel
capo 7 non si fa esplicito riferimento al trasporto di bambini, non c'é
dubbio che di questo si tratta, visto il titolo del del art. 225. Pertanto
se non sono uscite ulteriori modifiche mi pare che l'uso di rimorchi
per i bambini sia autorizzato.
Nota 2: C'è stata
comunque qualche perplessità su questa norma, tanto che per l'argomento
esiste una proposta di modifica al C.d.S.
elaborata nel 1999 nell'ambito delle città italiane di Cities for
Cyclists. |